IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 940 Ruolo Generale anno 2003 promossa da Palma Salvatore, nato a Brindisi il 5 maggio 1955, residente in Brindisi alla via Egnazia n. 76, ricorrente in proprio; Contro il Prefetto di Brindisi, domiciliato per la carica in Brindisi Piazza Santa Teresa, opposto; avverso il verbale di contestazione n. 720569 Z elevato dalla Polizia Stradale di Brindisi il 13 agosto 2003 per violazione dell'art. 172, comma 1° e 8, del c.d.s. F a t t o Con atto del 20 agosto 2003 il ricorrente adiva questo giudice di pace, chiedendo l'annullamento del verbale di cui in epigrafe. A sostegno delle proprie ragioni adduceva che il giorno 13 agosto 2003, mentre era alla guida della propria autovettura, gli veniva elevata contravvenzione per il mancato uso della cintura di sicurezza e i verbalizzanti gli applicavano la sanzione di Euro 68,25, invece di quella prevista dalla normativa previgente. La cancelleria di questo ufficio, nel ricevere l'atto, annotava l'omesso versamento prescritta dal comma 3 dell'art. 204-bis della legge 1° agosto 2003, n. 214, per cui rimetteva gli atti alla decisione di questo giudice, il quale, esaminati gli atti di causa e letta la norma in questione, O s s e r v a La norma. L'art. 204-bis introdotto al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, pubblicata nel supplemento ordinario n. 133/L Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2003, n. 186, dispone: 1. - Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'art. 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento nella misura ridotta nei casi in cui e' consentito, possono proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui e' stata commessa la violazione, nel termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o di notificazione; 2. - (omissis). 3. - All'atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare presso le cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilita' del ricorso, una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore. Detta somma, in caso di accoglimento del ricorso, e' restituita al ricorrente; 4. 5. 6. 7. 8. 9. (omissis). Ritiene questo giudicante la illegittimita' costituzionale del 3° comma di tale articolo, nella parte in cui dispone a carico dell'istante il versamento del deposito cauzionale e, pertanto, solleva - d'ufficio - la relativa questione di non manifesta infondatezza di legittimita' costituzionale in quanto rilevante ai fini del giudizio. Rilevanza Ed invero, il giudizio per cui e' processo non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale della norma in esame, in quanto questo giudicante, ove dovesse applicarla, dovrebbe pregiudizialmente dichiarare la inammissibilita' del ricorso sul semplice accertamento del mancato versamento di tale prescritto deposito cauzionale, senza, neppure, poter procedere - secondo una prima quanto sommaria interpretazione della norma - ad un esame pur preliminare degli atti, quantomeno, al fine di verificare se, nel caso di specie, sussistono le condizioni di ammissibilita' del ricorso, in particolare sotto il profilo della tempestivita', di cui ali artt. 22 e 23, primo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689, la cui disciplina trova applicazione nella fattispecie in esame. Non manifesta infondatezza. La disposizione richiamata, nei soli limiti sopra precisati, evidenzia una palese violazione degli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione. 1. - Con riferimento all'art. 2 Cost., per violazione dei diritti inviolabili dell'uomo e delle liberta' fondamentali sul presupposto che un diritto primario, come quello della giustizia, non puo' essere condizionato al pagamento di una cauzione. E' vero che la Costituzione non sancisce la gratuita' del servizio giudiziario per cui, in linea di massima, la previsione di oneri patrimoniali o tributari per accedervi non e' di per se' illegittima, ma e' altrettanto vero che l'adempimento oneroso di cui alla citata norma costituisce una compressione del diritto alla tutela giurisdizionale, costituzionalmente garantito. Invero, tale principio sancisce che compito della Repubblica e' quello di rimuovere, e non di istituire, gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando la liberta' e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. 2. - Con riferimento all'art. 3 Cost., per violazione del diritto di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge nella considerazione che la disposizione in questione, penalizzando, di fatto, la possibilita' di agire in sede giurisdizionale, ovvero dinanzi ad un soggetto qualificato, anche per la sua posizione di terzieta', quale e' il giudice, finisce con il favorire la proposizione del ricorso dinanzi al Prefetto, parte interessa, e quindi per una soluzione amministrativa - che non prevede deposito cauzionale - e non giudiziaria della relativa controversia, nonostante il legislatore abbia sancito il principio della alternativita' della azione difensiva da parte del ricorrente. Peraltro, tale disparita' di trattamento trova ulteriore, quanto ingiustificata, applicazione anche in ordine alla entita' della cauzione, determinata in una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione, che - sotto il profilo puramente logico - rappresenterebbe, addirittura, una anticipata «condanna» per il presunto contravventore, alla quale, eventualmente, porre rimedio con la restituzione delle somme dallo stesso anticipate all'esito favorevole del giudizio. Inoltre, occorre rilevare che precedenti riferimenti del giudice delle leggi hanno abolito la clausola del solve et repete in quanto compressiva del diritto alla tutela giurisdizionale, che, invece, con tale norma viene sostanzialmente reintrodotta. 3. In riferimento all'art. 24 Cost., per violazione del diritto di difesa in ragione del fatto che la norma in esame riduce la possibilita' dell'azione, quale mezzo di tutela, dinanzi al giudice di pace in quanto chiaramente legata alla disponibilita' economica del soggetto leso, pregiudicando il cittadino meno abbiente e, conseguentemente, non solo limitandolo nella scelta delle sede ove ricorrere per tutelare i propri diritti, ma soprattutto precludendo o, quantomeno, ostacolando gravemente il ricorso alla tutela giurisdizionale e, quindi, ad un servizio primario quale e' quello della giustizia, e tanto in evidente contrasto con la carta costituzionale.