IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta
al  n. 940 Ruolo Generale anno 2003 promossa da Palma Salvatore, nato
a  Brindisi  il 5 maggio 1955, residente in Brindisi alla via Egnazia
n. 76, ricorrente in proprio;
    Contro  il  Prefetto  di  Brindisi,  domiciliato per la carica in
Brindisi   Piazza  Santa  Teresa,  opposto;  avverso  il  verbale  di
contestazione  n. 720569 Z elevato dalla Polizia Stradale di Brindisi
il  13  agosto  2003  per violazione dell'art. 172, comma 1° e 8, del
c.d.s.

                              F a t t o

    Con atto del 20 agosto 2003 il ricorrente adiva questo giudice di
pace,  chiedendo  l'annullamento  del  verbale  di cui in epigrafe. A
sostegno delle proprie ragioni adduceva che il giorno 13 agosto 2003,
mentre  era  alla guida della propria autovettura, gli veniva elevata
contravvenzione  per  il  mancato  uso della cintura di sicurezza e i
verbalizzanti  gli  applicavano  la sanzione di Euro 68,25, invece di
quella prevista dalla normativa previgente.
    La  cancelleria  di questo ufficio, nel ricevere l'atto, annotava
l'omesso  versamento  prescritta  dal comma 3 dell'art. 204-bis della
legge  1°  agosto  2003,  n. 214,  per  cui  rimetteva  gli atti alla
decisione  di questo giudice, il quale, esaminati gli atti di causa e
letta la norma in questione,

                            O s s e r v a

    La norma.
    L'art.  204-bis introdotto al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285,   modificato   dal  decreto-legge  27  giugno  2003,  n. 151,
convertito  dalla  legge  1°  agosto  2003,  n. 214,  pubblicata  nel
supplemento ordinario n. 133/L Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2003,
n. 186, dispone:
        1.  -  Alternativamente  alla proposizione del ricorso di cui
all'art. 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art.
196,  qualora  non  sia  stato  effettuato  il pagamento nella misura
ridotta  nei  casi  in cui e' consentito, possono proporre ricorso al
giudice  di  pace  competente  per  il territorio del luogo in cui e'
stata  commessa  la  violazione, nel termine di sessanta giorni dalla
data di contestazione o di notificazione;
        2. - (omissis).
        3.  -  All'atto  del deposito del ricorso, il ricorrente deve
versare  presso  le  cancelleria  del  giudice  di  pace,  a  pena di
inammissibilita'  del  ricorso, una somma pari alla meta' del massimo
edittale  della  sanzione  inflitta  dall'organo  accertatore.  Detta
somma,  in  caso  di  accoglimento  del  ricorso,  e'  restituita  al
ricorrente;
        4. 5. 6. 7. 8. 9. (omissis).
    Ritiene questo giudicante la illegittimita' costituzionale del 3°
comma  di  tale  articolo,  nella  parte  in  cui  dispone  a  carico
dell'istante  il  versamento  del  deposito  cauzionale  e, pertanto,
solleva  -  d'ufficio  -  la  relativa  questione  di  non  manifesta
infondatezza  di  legittimita'  costituzionale in quanto rilevante ai
fini del giudizio.

                              Rilevanza

    Ed  invero,  il  giudizio  per  cui  e'  processo non puo' essere
definito  indipendentemente  dalla  risoluzione  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  della  norma in esame, in quanto questo
giudicante,   ove   dovesse  applicarla,  dovrebbe  pregiudizialmente
dichiarare  la inammissibilita' del ricorso sul semplice accertamento
del mancato versamento di tale prescritto deposito cauzionale, senza,
neppure,   poter  procedere  -  secondo  una  prima  quanto  sommaria
interpretazione della norma - ad un esame pur preliminare degli atti,
quantomeno,  al fine di verificare se, nel caso di specie, sussistono
le  condizioni di ammissibilita' del ricorso, in particolare sotto il
profilo  della  tempestivita', di cui ali artt. 22 e 23, primo comma,
legge  24 novembre 1981, n. 689, la cui disciplina trova applicazione
nella fattispecie in esame.
Non manifesta infondatezza.
    La  disposizione  richiamata,  nei  soli  limiti sopra precisati,
evidenzia   una  palese  violazione  degli  artt. 2,  3  e  24  della
Costituzione.
    1. - Con riferimento all'art. 2 Cost., per violazione dei diritti
inviolabili  dell'uomo  e delle liberta' fondamentali sul presupposto
che un diritto primario, come quello della giustizia, non puo' essere
condizionato al pagamento di una cauzione.
    E'  vero  che  la  Costituzione  non  sancisce  la  gratuita' del
servizio  giudiziario  per cui, in linea di massima, la previsione di
oneri  patrimoniali  o  tributari  per  accedervi  non  e' di per se'
illegittima,  ma e' altrettanto vero che l'adempimento oneroso di cui
alla  citata  norma  costituisce  una  compressione  del diritto alla
tutela giurisdizionale, costituzionalmente garantito.
    Invero,  tale  principio sancisce che compito della Repubblica e'
quello  di  rimuovere,  e  non  di  istituire, gli ostacoli di ordine
economico  e  sociale  che, limitando la liberta' e l'uguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.
    2. - Con riferimento all'art. 3 Cost., per violazione del diritto
di  uguaglianza dei cittadini davanti alla legge nella considerazione
che   la  disposizione  in  questione,  penalizzando,  di  fatto,  la
possibilita'  di  agire in sede giurisdizionale, ovvero dinanzi ad un
soggetto  qualificato, anche per la sua posizione di terzieta', quale
e'  il  giudice,  finisce con il favorire la proposizione del ricorso
dinanzi  al  Prefetto,  parte  interessa,  e quindi per una soluzione
amministrativa  -  che  non  prevede  deposito  cauzionale  -  e  non
giudiziaria  della  relativa  controversia, nonostante il legislatore
abbia   sancito   il  principio  della  alternativita'  della  azione
difensiva da parte del ricorrente.
    Peraltro,  tale disparita' di trattamento trova ulteriore, quanto
ingiustificata,  applicazione  anche  in  ordine  alla  entita' della
cauzione,  determinata  in  una  somma  pari  alla  meta' del massimo
edittale  della  sanzione,  che - sotto il profilo puramente logico -
rappresenterebbe,  addirittura,  una  anticipata  «condanna»  per  il
presunto contravventore, alla quale, eventualmente, porre rimedio con
la   restituzione  delle  somme  dallo  stesso  anticipate  all'esito
favorevole del giudizio.
    Inoltre,  occorre rilevare che precedenti riferimenti del giudice
delle  leggi  hanno abolito la clausola del solve et repete in quanto
compressiva del diritto alla tutela giurisdizionale, che, invece, con
tale norma viene sostanzialmente reintrodotta.
    3.  In  riferimento all'art. 24 Cost., per violazione del diritto
di  difesa  in  ragione  del  fatto  che  la norma in esame riduce la
possibilita'  dell'azione,  quale mezzo di tutela, dinanzi al giudice
di  pace  in  quanto chiaramente legata alla disponibilita' economica
del  soggetto  leso,  pregiudicando  il  cittadino  meno  abbiente e,
conseguentemente,  non  solo  limitandolo nella scelta delle sede ove
ricorrere  per  tutelare i propri diritti, ma soprattutto precludendo
o,   quantomeno,   ostacolando  gravemente  il  ricorso  alla  tutela
giurisdizionale  e,  quindi,  ad un servizio primario quale e' quello
della   giustizia,  e  tanto  in  evidente  contrasto  con  la  carta
costituzionale.